Supporto per l'ottimizzazione delle spese e degli investimenti per la sicurezza con l'obiettivo di ridurre i costi connessi al personale e dei premi INAIL attraverso l'analisi sistemica dei costi della sicurezza.
Corso di formazione HACCP 4/12 ore.
Corso di formazione per Responsabile del trattamento e incaricati della gestione dei dati personali.
Il decreto legislativo n. 155 del 26/05/97 stabilisce che ogni fase della filiera alimentare deve garantire il rispetto del proprio sistema HACCP.
Ovvero:
L' Analisi dei Rischi per il Controllo dei Punti Critici degli alimenti, attraverso le fasi di:
1. Redazione di Piani HACCP
2. Monitoraggio continuo e sviluppo di azioni di autocontrollo
3. Indagini chimico-microbiologiche
4. Refertazione, trasmissione e archiviazione dati.
Legge 231: Responsabilità di Impresa, Codice Etico e Responsabilità delle persone Giuridiche ex D.Lgs 231/01. – Responsabilità amministrativa delle società e modelli di organizzazione, gestione e controllo.
L'attività della maggior parte delle aziende e, conseguentemente, la loro organizzazione deve necessariamente tener conto della legislazione ed, in particolare, delle norme previste dalla legge in oggetto.
Il D.Lgs 231/2001 estende alle persone giuridiche la responsabilità per reati commessi in Italia ed all'estero da persone fisiche che operano per la società.
In aggiunta alla responsabilità della persona fisica che realizza l'eventuale fatto illecito la normativa ha introdotto la responsabilità in sede penale degli Enti per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua organizzazione dotata di autonomia finanziaria o funzionale e da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.
Tra i reati identificati dal legislatore possiamo elencare:
Adempiere agli obblighi legislativi che ne derivano richiede, tra l'altro, di:
Ovviamente tali adempimenti devono poter essere svolti senza danneggiare l'attività aziendale per cui è necessario l'utilizzo di strumenti che permettano di raggiungere il risultato senza gravare in modo eccessivo sui processi aziendali riducendo al contempo il costo correlato agli adempimenti stessi.
Il legislatore ha previsto la possibilità per l'ente di sottrarsi all'applicazione delle sanzioni, purché siano state rispettate determinate condizioni.
L'art. 6 del Dlgs 231, infatti, contempla una forma di "esonero" da responsabilità dell'ente se si dimostra, in occasione di un procedimento penale per uno dei reati considerati, di aver adottato ed efficacemente attuato Modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati.
Il sistema prevede, inoltre, l'istituzione di un organo di controllo interno all'Ente con il compito di vigilare sull'efficacia reale del modello.
L'art. 6, co. 2, del D. Lgs. n. 231/2001, indica le caratteristiche essenziali per la costruzione di un modello di organizzazione, gestione e controllo.
In particolare, le lettere a) e b) della citata disposizione si riferiscono espressamente, sebbene con l'utilizzo di una terminologia ed esposizione estranea alla pratica aziendale, ad un tipico sistema di gestione dei rischi (risk management).
La norma segnala infatti espressamente le due fasi principali in cui un simile sistema deve articolarsi:
a) l'identificazione dei rischi: ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare dove (in quale area/settore di attività) e secondo quali modalità si possono verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal D. Lgs. n. 231/2001;
b) la progettazione del sistema di controllo (c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell'Ente), ossia la valutazione del sistema esistente all'interno dell'ente ed il suo eventuale adeguamento, in termini di capacità di contrastare efficacemente, cioè ridurre ad un livello accettabile, i rischi identificati, intervenendo (congiuntamente o disgiuntamente) su due fattori determinanti: i) la probabilità di accadimento dell'evento e ii) l'impatto dell'evento stesso.